Franchi Svizzeri New Concept Advisory

Un altro caso di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri

A causa di un’estinzione di mutuo anticipata, un cliente è stato costretto a pagare interessi maggiorati per via del cambio valuta in Franchi Svizzeri. Ora la banca è stata condannata a restituire circa 15.000 euro.

L’estinzione anticipata e la richiesta di somme elevate

Busto Arsizio. Un altro caso di mutui indicizzati in Franchi Svizzeri si aggiunge ai diversi già presenti attualmente in Italia. Ricordiamo che questi casi fanno riferimento ai tanti mutui concessi tra gli anni 2006 e 2011. Mutui proposti come molto vantaggiosi, ma che in realtà contenevano l’indicizzazione in Franchi Svizzeri. Una clausola che porta a una maggiorazione nei pagamenti degli interessi, a causa appunto dell’oscillazione di valuta di cambio di euro/franco.

Grazie alla sentenza del 10 marzo 2017, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato un noto colosso bancario alla restituzione di Euro 14.110,66, oltre interessi legali. Questa condanna arriva, appunto, per la l’indicizzazione del mutuo al Franco Svizzero. I clienti avevano sottoscritto con la stessa banca due contratti di mutuo indicizzati al Franco Svizzero, rispettivamente in data 6/7/2010 e 31/3/2010. Nel 2012 però uno dei due ha richiesto l’estinzione anticipata del proprio contratto.

Così l’istituto di credito, dopo le opportune verifiche, ha quantificato che era necessario restituire, per l’estinzione del contratto, 88.106,61 euro, più 14.110,66 euro da pagare per via della clausola del cambio in Franchi Svizzeri. Il cliente decide di pagare le somme richieste, ma non si arrende a questa ingiustizia e cita in giudizio la banca. La richiesta è di verificare l’intero contratto e avere un risarcimento per via di una clausola di cui non era al corrente. Inoltre, per rafforzare la propria tesi, la parte attrice ha mostrato una perizia effettuata da un ctp.

La condanna e il risarcimento

Il Giudice decide così di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio. Questo per esaminare la perizia mostrata dal ctp e, al contempo, verificare nel dettaglio tutte le clausole presenti nel mutuo. In particolare, è stato verificato il meccanismo dei conguagli semestrali applicati dalla banca, secondo le modalità indicate al punto 4 dei contratti , e l’art. 7 relativo all’estinzione anticipata del mutuo.

Grazie a questa indagine, si è arrivati alla conclusione che la banca era in torto. Così il Giudice ha deciso di condannare il colosso bancario alla restituzione della somma pagata a causa della rivalutazione monetaria, ovvero 14.110,66 euro.

Una vittoria per il cliente e una sconfitta per le banche.

Il cliente non va ingannato

Questa sentenza dimostra ancora una volta come non si può ingannare il cliente, proponendo fantomatici mutui vantaggiosi. Le banche vanno punite per la loro disonestà.

Come è successo a Legnano, a causa di un mutuo indicizzato al franco svizzero.


Fonte: Sentenza n.375/2017 pubbl. il 10/03/2017 RG. n. 7261/2013 Repert. n. 881/2017 del 10/03/2017