Fallimento New Concept Advisory

L’imprenditore agricolo non può dichiarare fallimento

Il Tribunale di Rovigo rigetta un ricorso di dichiarazione di fallimento da parte di un imprenditore agricolo. La motivazione è che il fallimento è possibile solo ed esclusivamente da un’attività di tipo commerciale.

I dettagli della vicenda

Alla luce della nuova normativa che ha modificato l’art. 2135 c.c., l’imprenditore agricolo non è assoggettabile all’imprenditore commerciale.

Tanto è stato ribadito dal Tribunale di Rovigo con la sentenza del 20 settembre scorso, che rigetta il ricorso per promuovere la dichiarazione di fallimento, proposta da una Cassa di risparmio nei confronti di una società agricola nella supposizione che essa svolgesse prevalentemente un’attività commerciale.

Per comprendere tutti i dettagli della vicenda, bisogna esaminare i dati forniti dalla legge.

All’art. 1 del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) si statuisce che “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, escludendo così gli imprenditori agricoli.

Col tempo la nozione di imprenditore agricolo si è ampliata ed in particolare l’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha riscritto l’art. 2135 c.c. il quale contiene la definizione di imprenditore agricolo. Tale nozione è stata notevolmente ampliata ed ha assottigliato il confine tra le categorie di imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale.

Ricordatevi che l’unico modo per comprendere i dettagli circa la vostra attività è quello di rivolgersi a dei competenti in materia. Solo in questo modo potete vincere le battaglie in Tribunale, come accaduto in questo caso.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Rovigo analizza tali aspetti con riferimenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità.

Il collegamento con la terra ed i rischi connessi all’attività agricola derivanti dalle stagioni non sono più criteri qualificanti, ma entrano in gioco il collegamento con il ciclo biologico, ed il legame con il fondo, inteso in senso lato.

Pertanto l’assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare dell’imprenditore agricolo resta dunque discrezionale alla concreta verifica dell’attività svolta. Nulla rileva il possibile affitto del ramo di azienda, il quale non muta l’attività che viene svolta essendo tale attività collegata all’attività imprenditoriale agricola.

Un’importante svolta per gli imprenditori agricoli

Questo caso porta ad una svolta molto importante riguardo l’attività di imprenditore agricolo, che non sarà più automaticamente soggetto a fallimento. Infatti bisognerà esaminare attentamente se la sua attività è legata e quindi definibile come quella di imprenditore commerciale o meno.

Una rilevante sentenza è quella riguardante un imprenditore che si difende contro illeciti bancari.


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