Mutuo nullo New Concept Advisory

Mutuo nullo: quando è possibile

I mutui sono contratti da sempre molto difficili da comprendere appieno, che spesso però contengono illeciti. Esamineremo nel dettaglio tutti gli scenari possibili, per poi spiegare se esso diventerà un mutuo nullo o un mutuo senza interessi.

Come ridurre i costi presenti

Ridurre i costi presenti in un mutuo è possibile, se ci sono le condizioni necessarie. Le alternative sono molte. La prima è quella in cui il tasso di mora di un contratto, ovvero gli interessi aggiuntivi che un mutuario dovrà versare se fa ritardo nel pagare le normali rate, è usurario. In questo caso sarà possibile pagare solo il capitale rimanente del mutuo. Il sovraindebitamento porta, invece, a una riduzione degli interessi del mutuo.

Un percorso, poco conosciuto ma importante, riguarda l’applicazione delle legge salvasuicidi, che tutela coloro che riescono a dimostrare che non riescono a pagare materialmente il mutuo: in questo caso si può ottenere una notevole riduzione del debito contratto. Ultima strada è individuare la presenza di anatocismo bancario applicato in maniera illegale.

Insomma, le soluzioni che un mutuario può trovare sono tante, quindi saranno esaminate con ordine e spieghieremo cosa si può fare dettagliatamente in ognuno di questi scenari.

Usura e superamento del tasso soglia

Per riuscire a pagare solo il capitale di un mutuo, senza l’aggiunta di interessi, è necessario individuare il superamento del tasso soglia di usura in un contratto. In questo caso ci viene in aiuto anche una sentenza del Tribunale di Viterbo, che afferma che se gli interessi corrispettivi o di mora sono usurari, allora è possibile richiedere l’annullamento totale degli interessi presenti. Molto importante è l’inclusione dei tassi di mora irregolari come illecito, perché la legge riguardante l’usura non fa distinzione sulla tipologia di interessi.

A questo punto, per comprendere appieno lo scenario proposto, è necessario spiegare quale sia la differenza tra interessi corrispettivi e moratori e quale sia la definizione di interessi usurari.

Interessi moratori e corrispettivi: le differenze

La differenza tra interessi moratori e corrispettivi. Per interessi corrispettivi si intende la rata d’interesse classica di un mutuo, stabilita con la banca, quando un cliente è in regola con i pagamenti. Più semplicemente, sono gli interessi che paghiamo mensilmente su ogni mutuo. Gli interessi moratori sono, invece, degli interessi aggiuntivi che il cliente dovrà pagare se salta una o più rate; quando, in pratica, non si è in regola con il pagamento mensile.

Mutuo tasso di mora usurario New Concept Advisory
Tasso di mora usurario. Se presente, il mutuo sarà senza interessi

Interessi usurari: quando diventano realtà. Entrambi gli interessi, corrispettivi e moratori, non devono mai superare il tasso di usura. Un interesse che supera del 50% il tasso medio possiamo definirlo, per legge, usurario. Ma attenzione: il tasso medio è calcolato ogni tre mesi e può variare in base al tipo di credito concesso. Diventa, quindi, un calcolo complesso da fare, e solo degli esperti in materia sono in grado di determinarlo perfettamente. Le banche sfruttano la complessità di questi calcoli per mettere in crisi il proprio cliente, per poi farlo pagare fior fior di quattrini in più.

L’individuazione di usura, comprende, infine, anche tutte le eventuali spese che un mutuario dovrà sostenere. Qualche esempio? Uno dei più comuni è il denaro necessario per l’apertura o chiusura della pratica, ma ci sono anche assicurazione, costi di gestione e tanto altro. Insomma, per l’usura va calcolato tutto ciò che è necessario, altrimenti l’individuazione di tassi usurari risulterà non corretta.

Come si arriva all’eliminazione di tutti gli interessi

Dopo aver chiarito tutte le premesse, possiamo arrivare a capire la decisione finale del Tribunale di Viterbo. Infatti sarà sufficiente che uno solo degli interessi presenti nel mutuo (corrispettivi o moratori) sia usurario per poter procedere al pagamento solo del prestito effettuato dalla banca al cliente, senza alcun interesse.

Il Giudice ha individuato interessi moratori del tutto illeciti e quindi si è pronunciato a favore del mutuario. Da precisare che anche se non sono mai stati pagati materialmente interessi moratori, ossia il cliente della banca ha sempre pagato regolarmente le rate di mutuo, è possibile richiedere ugualmente l’annullamento degli interessi. Questo perché è presente una situazione di potenziale usurarietà espressa nel contratto. Anche questo è illegale, quindi fate molta attenzione a questo particolare, perché le banche faranno di tutto per farvi continuare a pagare normalmente.

Una cosa di fondamentale importanza è non sommare mai gli interessi corrispettivi con quelli moratori, solo per arrivare a un calcolo di interessi d’usura. Attenzione: questo è sbagliato. Per questo motivo è necessario chiedere l’intervento di persone altamente competenti in questo campo, che hanno già vinto contro le banche e capiscono, con grande professionalità, come eseguire un calcolo corretto.

Il Giudice, per non cadere in errore, si affida spesso a un consulente tecnico, il CTU, che effettua tutte le verifiche necessarie, controlla eventuali tesi di consulenti tecnici di parte (CTP) e si occupa di fornire una propria tesi al Giudice. Se individuato correttamente l’illecito, allora si potrà procedere con l’eliminazione di tutti gli interessi.

Anche a Catanzaro e Milano si sono ottenute vittorie simili: sentenze con mutui aventi tassi moratori superiori a quello soglia.

Mancata firma nel contratto: annullamento di tutte le spese

Uno scenario molto positivo è quello capitato a una di coppia Cuneo, grazie alla sentenza vinta dallo Studio Chiericati&Partners di Lugano, con l’intervento altamente qualificato dell’avv. Rosa Chiericati.

Coppia di coniugi messa alle strette da una banca – Riconosciuti, invece, oltre 50.000 euro da non pagare

Ad essere preso in esame è un conto corrente con fideiussione, in cui non sono presenti tutte le firme necessarie a far valere il contratto come rapporto bancario tra le parti. A questo punto, sono stati annullati non solo tutti gli interessi presenti, ma anche gli eventuali debiti rimanenti. Poi, in questa vicenda, non solo non sono presenti delle firme, ma addirittura alcune sono state individuate come false, grazie a una perizia grafologica. In conclusione, nessuna cifra da pagare e sconfitta della banca che ha commesso gli illeciti.

Una sentenza importantissima, che apre la strada a tantissimi casi simili, perché la maggior parte dei contratti stipulati prima del 2010 presentano firme mancanti. Se pensate di far parte di questa categoria di persone raggirate, è tempo di muoversi e di richiedere l’intervento di professionisti, come l’avv. Chiericati, che sapranno farvi ottenere una vittoria certa.

L’anatocismo bancario: quando diventa illecito

Veniamo ora all’anatocismo, problema molto diffuso in Italia, che sta creando disguidi ai clienti delle banche. Con anatocismo si intende la generazione illegittima di interessi su interessi scaduti. Essi vengono anche definiti “interessi composti”. L’anatocismo, attualmente, è legale solo in particolari condizioni, che vi elencheremo qui di seguito.

  • il calcolo degli interessi deve avvenire molto più frequentemente: almeno una volta all’anno
  • Entrambe le parti coinvolte (banca e mutuario) devono produrre un contratto con le loro firme, in maniera tale che il cliente accetti l’applicazione di anatocismo sul proprio mutuo
  • l’anatocismo deve essere applicato a tutti gli interessi, sia a quelli dovuti dal cliente ma anche quelli vantati dallo stesso. In sostanza, banca e cliente non devono avere avere differenze.
  • Al cliente deve essere riconosciuto un periodo di almeno trenta giorni per pagare i debiti, prima di risultare inadempiente. Inoltre è possibile estendere questo periodo, solo in favore del cliente (in pratica da trenta giorni a salire)
  •  Gli interessi debitori sono esigibili solo dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.

Se un Giudice individua, in un contratto, anatocismo irregolare, ovvero che viola una di queste regole, allora può procedere a eliminare tutti gli interessi presenti in un mutuo.

La legge salvasuicidi: come funziona

Veneto Banca Crisi New Concept Advisory
La triste storia di Mara, che ha perso tutti i suoi soldi per la crisi delle banche venete

Ultimo argomento chiave è quello che riguarda la legge Salvasuicidi. Questa legge viene anche definita come “procedura di sovraindebitamento” e va in aiuto delle persone che non riescono a sostenere i pagamenti delle rate di un mutuo. Il mutuario può ottenere una notevole riduzione del debito che ha contratto, tuttavia deve riuscire a dimostrare in Tribunale che realmente non può pagare le rate del mutuo in alcun modo. Questo processo avviene in vari passaggi:

  1. Mostrare il proprio reddito e patrimonio disponibile, al fine di dimostrare l’impossibilità nel gestire e pagare le rate del mutuo
  2. Dimostrare di non aver contratto il debito per proprie colpe: questo è dimostrabile grazie a una ricostruzione del proprio status di indebitamento, che può essere fatta da professionisti
  3. Se i debiti sono di natura privata, si deve presentare l’intero programma di pagamento al Giudice, richiedendo una riduzione del debito totale contratto.
  4. Se i debiti derivano da un’attività commerciale o professionale è necessario il consenso di almeno il 60% dei creditori

Il Giudice, se sono presenti queste condizioni, può eliminare la passività del mutuario. Nessun debito e finalmente un po’ di sollievo per chi è stato colpito dalla crisi.

Affidati agli esperti e dormi sonni tranquilli

Il mondo dei mutui è complesso ma, come abbiamo appena visto, è anche pieno di possibilità di risarcimento, se vengono utilizzati i mezzi giusti.

L’unica maniera per ottenere i soldi che vi spettano è quella di rivolgervi a un team di persone che hanno grande esperienza sull’argomento. Se avete problemi nei vostri conti, contratti finanziari o mutui, non esitate a chiamarci0375-833181.


Fonte: Trib. Viterbo, sent. del 14.06.2017, Cass. sent. n. 350/2013, n. 14899/2000 e n. 5324/2003, C. Cost. sent. n. 29/2002, Trib. Catanzaro, sent. del 19.12.2016, Trib. Milano sent. n. 1906 del 16.02.2017. Sentenza Trib. di Cuneo n.615/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG. n. 4080/2013.