Nuova normativa per i mutui

Dal primo luglio del 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che regola i mutui. Il cosiddetto “Decreto mutui” è stato infatti promulgato per adeguarsi alle direttive europee in materia. Questo decreto ha così integrato il “Testo unico bancario” introducendo nuove regole che possano disciplinare i nuovi contratti di finanziamento relativi alle abitazioni.

Ipoteche e clausole contrattuali

Il Decreto mutui prevede quindi nuove norme relative alla garanzia con ipoteca, riferita al finanziamento ottenuto dalle banche. Davanti a un’ipoteca, il contraente deve essere ben conscio del tipo di impegno che assume con la banca. La nuova normativa vuole infatti cercare una maggiore trasparenza nei rapporti fra i mutuatari e le banche. Queste ultime sono tenute a loro volta a fornire dei documenti leggibili e comprensibili ai loro futuri debitori.

mutuo-tasso-fissoAll’interno dei nuovi contratti va infatti specificata tutta una serie di informazioni come quelle attinenti al tasso applicato nelle sue varie forme: variabile, fisso o misto. Non solo, la nuova normativa prevede anche che il sottoscrittore del mutuo possa accedere a servizi di consulenza, che conosca la modalità in cui viene calcolato il Taeg (tasso annuo effettivo globale) e che sia informato delle conseguenze alle quali può andare incontro nel caso non sia in grado di mantenere l’impegno preso.

Restituzione dell’immobile

A proposito di questo aspetto, una delle novità più interessanti e che sta facendo discutere è la possibilità da parte della banca o dell’ente erogatore del finanziamento di riappropriarsi dell’immobile in caso di inadempienza da parte del debitore, o addirittura rivenderlo senza dover procedere con un decreto ingiuntivo.

Consigli utiliPer inadempimento del debitore si intendono 18 rate mensili non pagate al creditore in questione, che potrà così entrare in possesso dell’immobile. Questa clausola non è applicabile però in caso di surroga di contratti già sottoscritti. Questo passaggio di proprietà servirà ad estinguere il mutuo, anche se il suo valore dovesse risultare inferiore al prestito erogato. Nel caso invece che il valore dell’immobile sia superiore al finanziamento erogato, al debitore spetterà la differenza.

Questa è una clausola che però le parti devono concordare di comune accordo. La banca in questione non può costringere il mutuatario ad accettarla supinamente, dietro al ricatto della mancata erogazione del prestito. Prima di accettare la clausola, il mutuatario ha il diritto di esser consigliato gratuitamente da un consulente che possa aiutarlo a valutare se l’operazione sia di sua convenienza o meno.

Ulteriori norme

La nuova disciplina prevede che le banche o gli enti erogatori dei crediti non possano vendere i propri mutui abbinati ad altri prodotti, evitando così casistiche come quelle dell’obbligo della sottoscrizione di un conto corrente nell’istituto erogatore, o quello dell’acquisto delle azioni baciate.

Infine, è previsto che il mututario possa godere di un arco temporale di una settimana per le proprie valutazioni personali in merito al contratto, avendo così anche il tempo di consultare anche altri prodotti e altre offerte.